Legge Ordinaria n. 1035 del 01/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1950)
Proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi mercantili italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall'art. 2 del
decreto  legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, per la presentazione al
Ministero  della marina mercantile delle domande di contributo per la
traslazione,   ai   luoghi   d'origine,  delle  salme  dei  marittimi
mercantili  italiani, deceduti per causa di guerra, dopo il 10 giugno
1940 e sepolti nel territorio metropolitano.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - CORBELLINI
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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