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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa
dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, agli esercenti di
aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e
consegnati dal 1 marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere
presentate, sotto pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e
del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
BERTONE
Visto, il Guardasigilli: GRASSI