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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La competenza per vacazione, la indennita' di soggiorno e la
indennita' chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli
articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15
novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai
periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici
nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di
trenta, di quaranta e di venti volte.