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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209,
capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia'
prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo
1947, n. 361 e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati
rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950.