Legge Ordinaria n. 1051 del 19/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1950)
Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di societa' e di consorzi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  termini  del  30  giugno  1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti  prescritti  dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209,
capoverso,  213,  215,  secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e
223   delle   disposizioni  per  l'attuazione  del  Codice  civile  e
transitorie,  approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia'
prorogati  con  i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo
1947,  n.  361  e 25 marzo 1948, n. 484, sono ulteriormente prorogati
rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950.
 

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