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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 11. - Aggiungere i seguenti comma:
"I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli
dei personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio
civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica
per la promozione al grado 10° di gruppo C sono conferiti con i
criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27,
e del secondo comma dell'art. 4 dei decreto legislativo 21 aprile
1947, n. 450, agli impiegati che abbiano maturato o maturino
l'anzianita' minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
"La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere
efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 10 gennaio 1952".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI