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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per
l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli
articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata
e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente
misura:
ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro;
tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro;
tramvie urbane, L. 500 a chilometro.
Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre
1947, n. 1406, si applica la misura stabilita, per le tramvie
extraurbane.