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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel
territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai
termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che
sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o
a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare
concernente la proprieta' in Jugoslavia, sono tenuti a presentare
denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro,
Direzione generale del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con
l'estero - entro il 15 dicembre 1949.
Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione
dell'art. 79 del Trattato di pace.