Legge Ordinaria n. 1064 del 05/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1950)
Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  di  beni,  diritti  ed  interessi italiani situati nel
territorio  ceduto  alla  Repubblica  federale  popolare jugoslava ai
termini del Trattato di pace o nell'antico territorio jugoslavo e che
sono  stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o
a   qualsiasi  altra  misura  di  carattere  generale  e  particolare
concernente  la  proprieta'  in  Jugoslavia, sono tenuti a presentare
denuncia  di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro,
Direzione  generale  del tesoro - Ispettorato rapporti finanziari con
l'estero - entro il 15 dicembre 1949.
  Sono esclusi i beni liquidati dai Governo jugoslavo in applicazione
dell'art. 79 del Trattato di pace.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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