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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato un reclutamento straordinario nell'Arma dei
carabinieri mediante concorso per titoli ed esame, di cinque
marescialli maggiori, dieci marescialli capi, dieci marescialli
d'alloggio, cinquanta brigadieri e settantacinque vice brigadieri
della carriera continuativa, da trarsi rispettivamente dai
marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari
radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito, dai sergenti
maggiori radio-montatori o radio-telegrafisti dell'Esercito e dai
sergenti radio-montatori o radio-telegrifisti dell'Esercito, e gradi
e categorie corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, in servizio o in congedo.
La partecipazione al concorso e' subordinata al nulla osta delle
rispettive Forze armate.