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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i
porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera, d),
del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4,
lettera d), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239,
modificato con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n.
2101, con il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, e con
l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
maggio 1947, n. 730, e' fissata, come segue:
a) lire 400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 160 per quelli
di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati
nel Mediterraneo;
b) lire 1200 per i passeggeri di 1ª classe e lire 400 per quelli
di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei
situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;
c) lire 2400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 800 per quelli
di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi
da quelli sopra enunciati.
Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa e',
per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 40-80 e
200.