Legge Ordinaria n. 1111 del 15/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1950)
Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  soprassoldi  per il personale militare addetto agli stabilimenti
di  lavoro previsti dagli articoli 260, primo e secondo comma, e 263,
primo  comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30
dicembre  1923,  n.  2994,  sullo  stato  giuridico ed il trattamento
economico  dei  salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31
dicembre  1924,  n.  2262,  quali  risultano  dal decreto legislativo
luogo-tenenziale  21 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura
del 300 per cento.
  Alla  copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge,
si  fara'  fronte  con  prelevamenti  dagli stanziamenti dei seguenti
capitoli  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero della
difesa  e  precisamente,  per quanto riguarda la Marina, dal capitolo
89, per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141, e per quanto
riguarda   l'Esercito,   dal   capitolo   34,   e,   in   difetto  di
disponibilita', dal capitolo 235.
  La  presente  legge  ha effetto il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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