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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti
di lavoro previsti dagli articoli 260, primo e secondo comma, e 263,
primo comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento
economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31
dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo
luogo-tenenziale 21 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura
del 300 per cento.
Alla copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge,
si fara' fronte con prelevamenti dagli stanziamenti dei seguenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa e precisamente, per quanto riguarda la Marina, dal capitolo
89, per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141, e per quanto
riguarda l'Esercito, dal capitolo 34, e, in difetto di
disponibilita', dal capitolo 235.
La presente legge ha effetto il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI