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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, a' sensi
dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 aprile 1940, n. 496,
l'agente marittimo raccomandatario deve versare per la iscrizione
negli elenchi autorizzati, a garanzia delle obbligazioni nascenti
dall'esercizio della sua attivita', sono aumentati rispettivamente a
L. 10.000 ed a L. 500.000.