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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi
dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo
spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi
autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio
della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L.
500.000.