Legge Ordinaria n. 1138 del 15/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1950)
Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  del  minimo  e del massimo della cauzione, che, ai sensi
dell'art.  10,  n.  2,  della  legge  14  novembre  1941, n. 1442, lo
spedizioniere  deve  versare  per  la prima, iscrizione negli elenchi
autorizzati  a  garanzia  delle  obbligazioni nascenti dall'esercizio
della sua attivita' sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L.
500.000.
 

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