Legge Ordinaria n. 115 del 01/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1949)
Fissazione al 30 giugno 1949 del termine di presentazione delle domande di contributo a carico dello Stato, per la traslazione delle salme dei caduti In guerra e nella lotta di liberazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  fissato  al 30 giugno 1949 il termine stabilito dall'art. 2 del
decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947,
n.  158,  e  prorogato  al  5  ottobre 1948, con l'art. 1 del decreto
legislativo  17  aprile  1948,  n.  676,  circa  la  presentazione al
Ministero   della   difesa   delle   domande  di  contributo  per  la
traslazione,  ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani
caduti  o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause
di  servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti
nella lotta di liberazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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