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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' fissato al 30 giugno 1949 il termine stabilito dall'art. 2 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947,
n. 158, e prorogato al 5 ottobre 1948, con l'art. 1 del decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 676, circa la presentazione al
Ministero della difesa delle domande di contributo per la
traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani
caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause
di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti
nella lotta di liberazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI