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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente
"Riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari", e'
modificato come segue:
"In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti
per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di
tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna
e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati
esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo'
essere assoggettato a servitu' nei modi previsti dalla, presente
legge".