Legge Ordinaria n. 1150 del 01/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1950)
Modificazioni al testo unico delle leggi sulle servitu' militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge  20  dicembre  1932,  n.  1849, concernente
"Riforma  del  testo  unico  delle leggi sulle servitu' militari", e'
modificato come segue:
  "In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti
per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di
tiro,  dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna
e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati
esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo'
essere  assoggettato  a  servitu'  nei  modi previsti dalla, presente
legge".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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