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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fermo il disposto dell'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio
1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297,
modificato dall'art. 1 della legge 19 maggio 1939, n. 909, e
dall'art. 4 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, l'anzianita'
assoluta di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo
dell'A.A.r.n.
dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 564 in data 21 maggio 1947, che hanno
superato il corso di integrazione previsto dal decreto medesimo resta
fissata, ai soli effetti giuridici, dalla data del decreto
Ministeriale con il quale e' stata approvata la graduatoria dei
candidati risultati idonei agli esami di ammissione al corso di
integrazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI