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La. Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti
provenienti dagli stabilimenti carcerari, prevista dall'art. 171 del
regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' elevata a L. 50
giornaliere.
L'indennita' stessa e' elevata a L. 100 giornaliere quando il
detenuto da piantonare sia affetto da malattia epidemica o
contagiosa.