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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi
all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per
essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione
professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria,
architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in
materia di economia e commercio, nonche' nelle discipline
statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto
legislativo Cap provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI