Legge Ordinaria n. 134 del 08/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1949)
Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale italiana in conseguenza della guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel
relativo  regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n.
880,  modificate  dal  regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal
decreto  legislativo  luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano
di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla
data dell'entrata in vigore della presente legge.
 

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