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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di
servizio, non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle
categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'art. 2095 del
Codice civile, e dipendenti da imprese industriali che, a causa di
gravi difficolta' derivate in modo preponderante dalla necessita' di
procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente
conveniente, siano dichiarate fallita o poste in liquidazione o
sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato
preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, nonche' il pagamento
delle indennita' di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti,
possono essere effettuati, in sostituzione dell'imprenditore
inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai della industria.