Legge Ordinaria n. 135 del 05/04/1949 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1949)
Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennita' di licenziamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   pagamento  delle  retribuzioni  relative  all'ultimo  mese  di
servizio,  non  corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle
categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'art. 2095 del
Codice  civile,  e  dipendenti da imprese industriali che, a causa di
gravi  difficolta' derivate in modo preponderante dalla necessita' di
procedere  ad  utile  riconversione o riorganizzazione economicamente
conveniente,  siano  dichiarate  fallita  o  poste  in liquidazione o
sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato
preventivo  successivamente  al 15 gennaio 1949, nonche' il pagamento
delle  indennita'  di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti,
possono   essere   effettuati,   in   sostituzione  dell'imprenditore
inadempiente,  dalla  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni degli
operai della industria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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