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La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la, seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa
dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto
legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre
matrimonio, senza limitazione di numero, purche':
se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri,
abbiano compiuto il 28° anno di eta' e contino otto anni di servizio;
se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto
il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.