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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'art.
3 della legge 6 agosto 1910, n. 1278, e' subordinato alla condizione
che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con
una retribuzioni complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non
abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.
Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.