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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative
alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano
state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura
civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del
regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.