Legge Ordinaria n. 161 del 09/04/1949 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1949)
Devoluzione all'autorita' giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  controversie  derivanti  dall'applicazione delle norme relative
alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano
state  proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura
civile,  davanti  le  Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del
regio  decreto-legge  23  agosto  1917,  n.  1450, sono devolute alla
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
 

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