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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero,
prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito
nella legge 4 aprile 1935, n. 806, e' estesa, per la durata, di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli
aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla
data di pubblicazione della presente legge, risultino gia' di
proprieta' di cittadini italiani o di societa' italiane regolarmente
costituite e siano gia' stati regolarmente immatricolati nel Registro
aeronautico nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI