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La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, cosi' ripartita:
a) lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese
quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini
montani e di valli da pesca e stagni salmastri;
b) lire 2.800 milioni per riparazione e ricostruzione di opere
pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;
c) lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa
per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese
quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni
salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;
d) lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti
nell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n.
31;
e) lire 500 milioni, per l'intensificazione della difesa
fito-sanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro
la grandine;
f) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e
sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e
la conduzione di vivai consortili;
g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il
miglioramento del patrimonio zootecnico;
h) lire 200 milioni per l'istruzione pratica dei contadini, per
l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative
connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche
agricole.