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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico
del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, e' cosi'
modificato:
"Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e' conferito,
secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa
dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni
del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali,
di carattere e di cultura generale e professionale necessari per pene
esercitare le funzioni del grado cui aspirano".