Legge Ordinaria n. 167 del 29/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1949)
Modificazioni all'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.
La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della.  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  40  della  legge  8  luglio  1926,  n.  1178;  e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  ufficiali  del  Corpo  di commissariato militare marittimo in
servizio  permanente  effettivo  sono reclutati per pubblico concorso
tra  i  giovani  muniti di laurea in economia e commercio o di titolo
accademico  equipollente,  oppure  di  laurea, in giurisprudenza o in
scienze  politiche  o  in scienze coloniali, o di laurea dottorale in
scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non
abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'.
  I  prescelti,  nominati  sottotenenti  di commissariato, seguono un
corso  di  istruzione  teorico-pratico  e militare presso l'Accademia
navale  ed  un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di
mesi dieci".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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