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La Camera, dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178; e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in
servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso
tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo
accademico equipollente, oppure di laurea, in giurisprudenza o in
scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in
scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non
abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'.
I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un
corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia
navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di
mesi dieci".