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La. Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore
delle acque pubbliche e' assegnata, in relazione al proprio grado
indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, una indennita'
mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del
12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491,
nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n.
65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti
modificativi di detto decreto.
Sono abrogati il quarto comma dell'art. 138 ed il settimo comma
dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, nonche' il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n.
687.