Legge Ordinaria n. 18 del 18/01/1949 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1949)
Modificazioni alle indennita' dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.
La.   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  componenti  dei  Tribunali  regionali e del Tribunale superiore
delle  acque  pubbliche  e'  assegnata, in relazione al proprio grado
indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, una indennita'
mensile  fissa,  esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del
12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491,
nella  misura  stabilita  dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n.
65,  escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti
modificativi di detto decreto.
  Sono  abrogati  il  quarto  comma dell'art. 138 ed il settimo comma
dell'art.  13 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e  sugli  impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  nonche' il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n.
687.
 

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