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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le indennita' mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio
normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2
della norma sulle indennita' da corrispondere al personale militare e
civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile
1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono
stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle
A. e B.
Le indennita' mensili supplementari di aeronavigazione e di
pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera 6) dei sudetti
articoli 1 e 2 sono stabilite nella, misura risultante dalle annesse
tabelle C e D.