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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948,
n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono
estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni
antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidita',
ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro
intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile
di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte".