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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, e' modificato come
segue:
"Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee
telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali
richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista
una durata superiore a tre mesi, nonche' per il servizio automezzi e
per i lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio,
l'Amministrazione delle poste e dei telegrafici e' autorizzata ad
avvalersi, nei limiti delle effettive necessita' dei servizi, di
operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato
giuridico di tale categoria di salariati e col trattamento economico
loro spettante in rapporto alla rispettiva, categoria di
inquadramento.
"La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI