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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, e'
modificato come segue:
Art. 3. - La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1
del presente decreto sara' imputata sulle somme da stanziarsi per gli
esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto
legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n.
877.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - CORBELLINI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI