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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del
regio decreto-legge 27 settembre 1938, a. 1825, convertito in blocco
nella legge 2 giugno 1938, n. 739, dai sanitari dipendenti da
pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli
orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1
al 2 per cento.