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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per la concessione dei
sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b), del
regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949.