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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 novembre
1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di
quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie
dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi
notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei
salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di
cui al presente capo.