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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in
servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che
abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art.
134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato
con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano
superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1948 e che siano ancora
in grado di prestare opera proficua.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI