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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419,
contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli
altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione:
L'ultimo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"Sullo zucchero interimaid, gia' venduto per impieghi industriali
nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari,
in natura o incorporato in altri prodotti finiti, e' dovuta, in
aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di L.
35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere
ceduto ad un prezzo non inferiore a L. 145 per chilogrammo base
cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di
fabbricazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il
Guardasigilli: GRASSI