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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei
professori di ruolo di Universita' e degli Istituti superiori di
istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949.
I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle
competenti Facolta' entro il 28 febbraio 1949.
Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'art. 17 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione
nell'anno accademico 1948-49, purche' siano approvate fino al 28
febbraio 1949.