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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 17 del testo unico delle disposizioni legislative
sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato
giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e' abrogato e sostituito dal
seguente:
"Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza
della ferma volontaria, e' computata dal 1 maggio dell'anno in cui
l'arruolato termina con esito favorevole il corso 0 e quello
integrativo di cui al precedente art. 12.
Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a
premio di anni cinque decorre dal 1 maggio dell'anno in cui il
militare di leva e' entrato in servizio o dal 1 maggio successivo, se
ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.
Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria
complementare biennale a premio decorre dal 1 maggio dell'anno in cui
essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati
di leva.
Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso 0,
la data della decorrenza della ferma e postergata di un anno.".