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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n.
321, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo
1946, n. 336, e' sostituito come segue:
"Gli impiegati ausiliari fanno passaggio - secondo le mansioni
esercitate - nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo
del personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei
gradi 11°, 12° e 13°, rispettivamente se contino quattordici, quattro
o meno di quattro anni di effettivo servizio in tale qualita', con lo
stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio
eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e di
quattro anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli
anni di servizio prestati.
"Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del
personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere
di 2ª classe, di primo commesso o di commesso, rispettivamente se
contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di servizio
effettivo in tale qualita', con lo stipendio, nei gradi di messaggere
o di primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti
rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e quattro anni, e
nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di
servizio prestati.
"La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente
allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi
predetti sara' computata agli effetti del successivo aumento
periodico.
"Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza
degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli
anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza
del collocamento stesso, e' conservata a titolo di assegno personale
da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.
"Ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima di quattro e
quattordici anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle
vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del
collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in
parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo
precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.
"I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora
nominati perche' chiamati alle armi, prigionieri o internati, e
coloro che saranno dichiarati vincitori dopo avere superato la prova
orale di concorsi gia' espletati e non sostenuta per gli stessi
motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di
tempo non inferiore a mesi sei e nominati in ruolo dopo ottenuto il
giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
"Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo
servizio, il periodo di tempo decorrente dalla data in cui i
vincitori predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli
effetti giuridici, e tale stipendio e' loro attribuito anche durante
il periodo di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di
anzianita', secondo le norme di cui al successivo art. 4".