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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:
a) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113,
fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento
economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre
1942, n. 1352;
b) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, gia'
prorogato fino al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 23
dicembre 1947, n. 1593;
c) l'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, gia' prorogato
dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947;
d) l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre
1944, n. 438, limitatamente ai soli effetti giuridici.