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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'Africa italiana e' autorizzato ad approvare i
quadri di avanzamento degli agenti nazionali del soppresso Corpo di
polizia dell'Africa italiana giudicati idonei all'avanzamento stesso
dalle competenti Commissioni nel periodo dal 25 luglio 1943 al 4
giugno 1944 e da conferire, con propri decreti, le relative
promozioni.
Nel caso che le promozioni riguardino sottufficiali ed agenti del
detto Corpo trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto col Ministro
per l'interno.
Il conferimento delle singole promozioni e' condizionato
all'accertata esistenza delle corrispondenti vacanze nel ruolo degli
agenti di polizia prescritte dall'articolo 158, in relazione agli
articoli 107 e 108 del regolamento generale del Corpo di polizia,
dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n.
754, riferite al periodo indicato 25 luglio 1943-4 giugno 1944.