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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104, e' cosi'
modificata: "Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di
difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto
di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case
cantoniere o ricovero di automezzi. e macchinari adibiti ai lavori di
competenza dell'A.N.A.S.; acquisto di aree per costituzione di
pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi: lire
cinque miliardi". La, presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI
- VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI