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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle
modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e'
prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo
stesso anno.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI