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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli agenti addetti ai, pubblici servizi di trasporto in
concessione, collocati anticipata mente in quiescenza a norma del
regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16
giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del
Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e' riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 1948,
il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata
a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti
alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti
erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di eta' e di
servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19
ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a
carico delle Casse speciali e' riconosciuto il diritto ad una
maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad
essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti
alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i
normali requisiti di eta' e di servizio previsti dai regolamenti
delle Casse medesime.
Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma
dell'art. 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, e'
mantenuto qualora esso sia per l'agente piu' favorevole di quello
risultante dalla applicazione del precedente comma.