Legge Ordinaria n. 27 del 18/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1949)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'art. 77, comma 20 della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.


 E'  convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427,
contenente   modificazioni  al  regime  fiscale  di  taluni  prodotti
soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni:
 Il  primo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente "Le aliquote
dell'imposta  di  fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di
confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui
al  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio
1947,  n.  1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio
1950, come appresso:
   1) Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o
rigenerato),  o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di
rigenerato  di  fibra  artificiale;  o di solo fiocco di canapa, o di
cotone  in  mista  intima  con  fibra  artificiale (fiocco, cascame o
rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:
        a) fino a 12.000 metri..............  L.  20
        b) piu di 12.000 fino a 20.000 metri  "   36
        c)    "   20.000   "    30.000   "    "   56
        d)    "   30.000   "    14.000   "    "   80
        e)    "   41.000   "    61.000   "    "  150
        f)    "   61.000   "    78.000   "    "  220
        g)    "   78.000   "    15.000   "    "  300
        h)    "   95.000   "   112.000   "    "  380
        i)    "  112.000   "   129.000   "    "  470
        l)    "  129.000   "   145.000   "    "  570
        m)    "  145.000   "   163.000   "    "  680
        n)    "  163.000   "   180.000   "    "  820
        o)    "  180.000   "   210.000   "    " 1100
        p)    "  210.000   "   244.000   "    " 1400
        q)    "  244.000 metri..............  " 1700
 I  filati  di  cui  sopra  sono  classificati  come  tali  anche se
contengono lana in quantita' non superiore al 5 per cento.
   2) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:
      a) fino a  1.000 metri..............  L.   8
      b) piu di  1.000 fino a  2.100 metri  "   16
      c)    "    2.100   "     7.000   "    "   30
      d)    "    7.000   "    15.000   "    "   70
      e)    "   15.000   "    25.000   "    "  120
      f)    "   25.000   "    35.000   "    "  170
      g)    "   35.000   "    45.000   "    "  240
      h)    "   45.000   "    50.000   "    "  320
      i)    "   50.000 metri..............  "  450
   3) Per ogni chilogrammo di filato di juta L. 25
   4)  Per  ogni  chilogrammo  di filato di lana (vergine, cascame o
rigenerata.),  o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita'
superiore  al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate
o non, misurante:
        a) fino a 20.000 metri L. 7 per ogni mille metri;
        b) piu' di 20.000 metri L. 8 per ogni mille metri.
 Le  frazioni  superiori  a  500 metri si arrotondano in mille, agli
effetti della liquidazione dell'imposta.
   5)Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice. . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .   L. 350
   6)  Per  ogni  chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata
 (chappe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L. 230
   7)  Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) L.50
   8)  Per  il  filato  di  fibra  artificiale  a filamento continuo
(compresi  lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili)
che nella lunghezza di 4500 metri pesa:
   a) meno di 60 grammi:  per ogni chilogrammo............... L. 252
   b) grammi 60 fino a 125 escluso:  per ogni chilogrammo.... "  210
   c) grammi 125 o piu': per ogni chilogrammo................ "  168
   9)  Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate,
e' dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate
al  quale  esso e' assimilato dal repertorio per l'applicazione della
tariffa dei dazi doganali.
   10)  Filati  in mista intima non nominati come quelli della fibra
piu'  tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando
sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.
   11) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti
di  cui  ai  numeri  1,2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei
filati semplici di cui e' composto il ritorto.
   12) Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici
diversamente  tassati,  si  applica  la media ponderale delle imposte
relative  ai  filati semplici di cui il filato ritorto e' composto, a
meno  che  i  filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta
propria".
 Il primo  e  secondo  comma  dell'art.  11  sono  rispettivamente
sostituiti dai seguenti:
 L'art.  10  del  decreto  legislativo  3  gennaio  1947, n. 1, e'
sostituito come segue:
 "I  fabbricanti  che  abbiano  una  produzione  annua presunta di
filati  corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore
a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere
ammessi  a  pagare  l'imposta  in  base  alla quantita' e qualita' di
filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.
 Detti  fabbricanti,  almeno  dieci giorni prima dell'inizio della
lavorazione  sono  tenuti  a presentare al competente Ufficio tecnico
delle  imposte  di  fabbricazione,  apposita  dichiarazione di lavoro
bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi,
oppure  un'unica  dichiarazione  per  tutto  il  periodo di attivita'
nell'anno,  se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni
modo non superiore a sei mesi".


 La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: GRASSI
 

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