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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite di valore della competenza del conciliatore e' elevato a
lire 10.000.
Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore
e' elevato a lire 100.000.
Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge
anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il
valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura
civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.
I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado
delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima
della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si
trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno
dell'entrata in vigore della presente legge.