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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di validita' dei biglietti gratuiti per i famigliari dei
membri del Parlamento, di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre
1941, n. 1476, e' prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre
1949.
In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le
concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno
precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.