Legge Ordinaria n. 275 del 19/05/1949 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1949)
Proroga del termine di validita' dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine di validita' dei biglietti gratuiti per i famigliari dei
membri  del  Parlamento,  di  cui  all'art. 12 della legge 5 dicembre
1941, n. 1476, e' prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre
1949.
  In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le
concessioni   suddette   cesseranno  di  avere  validita'  il  giorno
precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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