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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 353, e' abrogato e
sostituito dal seguente:
"Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.
"Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai
regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni
tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.
"Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e
adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili
nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.
"Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni
locali sottoposte alla sua vigilanza.
"Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti
locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo
o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e
tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o
per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario,
qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
"Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza,
dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre
forze armate.
"Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali
sedenti presso la prefettura".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1949
EINAUDI
De GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI