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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 e' concesso a favore
dell'Unione italiana, ciechi un contributo annuo a carattere
continuativo di quindici milioni di lire.
Alla copertura della spesa per l'esercizio in corso provvederanno
le maggiori entrate di (cui alla legge febbraio 1949, n. 31, secondo
quanto stabilito dal progetto di assegnazione accluso alla nota, di
variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).
Per gli esercizi successivi sara' fatto fronte con i mezzi ordinari
di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservate come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI