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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori
reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a
norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14 febbraio 1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1917, n. 61, con decreto
legislativo 23 marzo 1948, n. 418, ed infine prorogato al 31 maggio
1949, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 1950.
Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta
causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere
sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste
dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio
1946, n. 27.